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La svolta del Mef: indennità di 600 euro anche agli agenti di commercio e ai soci di Snc e Srl

(Shutterstock)

Il ministero dell’Economia (Mef) inverte la rotta sull’applicabilità dell’indennizzo di 600 euro ai rappresentanti. Sabato il Ministero ha infatti aggiornato, modificandole, le Faq pubblicate solo il giovedì precedente.

Risultato: anche gli agenti di commercio sono inclusi tra i beneficiari dell’indennità da 600 euro prevista dall’articolo 28 del Dl 18/2020.

Nello specifico, il quesito a cui dà risposta il Ministero è il seguente:

“Gli agenti di commercio che oltre all’iscrizione alle gestioni speciali Ago hanno l’obbligo di essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria come l’Enasarco, hanno diritto all’indennità di 600 euro?”.

La risposta, stringata, è: “Gli agenti di commercio sono inclusi nella platea dell’articolo 28”.

Quindi l’indennità spetta anche se, oltre alla gestione speciale Inps, devono iscriversi all’Enasarco.

L’indennità non è cumulabile con altri benefici, ad esempio con il “reddito di ultima istanza” previsto dall’articolo 44 dello stesso Decreto legge.

 

Indennità 600 euro anche  a soci lavoratori di Snc e Srl

Un altro capitolo riguarda i soci lavoratori di Snc e Srl. L’indennità di 600 euro spetta anche a loro purché iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali).

Il quesito cui il Ministero dà risposta in questo caso è il seguente:

“I soci di società di persone o di capitali che per obbligo di legge devono iscriversi alle gestioni speciali dell’Ago, (non classificabili come lavoratori autonomi perché svolgono l’attività in forma societaria) sono tra i destinatari dell’indennità di 600 euro per il mese di marzo? E in caso di risposta affermativa, i 600 euro sono da riconoscere a tutti i soci?”.

Il Ministero risponde: “Sì, se i singoli soci sono iscritti a gestioni dell’INPS. L’indennità riconosciuta dall’articolo 28 è infatti personale e non attribuibile alla società in quanto tale”.

Quindi questi lavoratori, pur non essendo classificati come autonomi, vengono fatti rientrare nella platea dei beneficiari in quanto l’indennità è da considerarsi personale.

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